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Contratti a Termine Fermo e a Contratti a Premio, cosa sono e come funzionano

    I contratti a termine possono essere a termine fermo o a premio. Nei contratti a termine fermo (denominati anche a mercato fermo) entrambi i contraenti sono obbligati a dare esecuzione al contratto, rispettivamente consegnando i titoli e pagando il prezzo, senza potere recedere o modificarne il contenuto e, nel caso di inadempimento di una delle parti, l’altra può ottenere, secondo le regole generali in materia di compravendita di beni mobili, l’esecuzione coattiva del contratto.

    Se è inadempiende il compratore, il venditore può fare vendere i titoli a spese e per conto del compratore, addebitandogli l’eventuale differenza tra il prezzo convenuto e quello ricavato dalla vendita. Se è inadempiente il venditore, invece, il compratore può fare acquistare i titoli a spese e per conto del venditore, addebitandogli l’eventuale differenza tra la spesa per l’acquisto e il prezzo stabilito nel contratto.

    Se il contratto è stato eseguito tramite un intermediario autorizzato, oppure tramite una banca autorizzata, è prevista una particolare procedura di liquidazione coattiva di borsa, più rapida ed efficace rispetto a quella ordinaria.

    Il consiglio di borsa, purchè il contratto risulti da un fissato bollato con la firma della parte che si è resa inadempiente, procede a richiesta dell’altra parte, entro il quarto giorno non festivo successivo alla scadenza,  a comprare o vendere in borsa a mezzo di un agente di cambio i titoli contrattati e a consegnare i titoli acquistati o il prezzo ricavato all’avente diritto; il consiglio inoltre rilascia al richiedente un certificato di credito, che ha efficacia di titolo esecutivo, nel quale addebita alla aprte inadempiente le spese della procedura e i danni rappresentati dalla differenza tra il risultato della liquidazione coattiva (il prezzo pagato o realizzato) e i termini originari del contratto (il prezzo stabilito).

    Nei contratti a premio (detti anche a mercato libero) vengono inserite delle clausole che consentono a una delle parti, contro pagamento di un premio all’altra, di evitare l’adempimento del contratto oppure di modificarne in modo unilaterale il contenuto o le modalità di esecuzione, in relazione alle vicende del mercato borsistico, limitando in tal modo il rischio economico a cui si espone con l’operazione speculativa.

    Nei contratti a premio quindi abbiamo il compratore del premio, che è colui che paga il premio e acquista la facoltà di scelta riguardo all’esecuzione del contratto, e il ricevitore del premio, che è colui che concede all’altra parte tale facoltà come corrispettivo del compenso pattuito. Entro il giorno della risposta premi, che viene stabilito nel calendario di borsa e precede il giorno di scadenza in cui si deve dare esecuzione al contratto, il datore del premio deve comunicare la propria intenzione o risposta, cioè se intende o meno eseguire il contratto oppure avvalersi della facoltà di modificare la propria intenzione o risposta, cioè se intende o meno eseguire il contratto oppure avvalersi della facoltà di modificarne il contenuto o le modalità di esecuzione.